ARMERIA CASPANI è una armeria attiva da oltre quarant'anni nel settore della
vendita armi a salve e vendita pistole a salve delle migliori marche: pistole,
fucili da caccia e da tiro, carabine ad aria compressa, carabine sportive, carabine e pistole ad aria
compressa di libera vendita, armi a salve e relative munizioni.
L'armeria opera inoltre nel settore della pesca trattando una vasta gamma
di accessori relativi a pesca su fiume, laghi e mare. Si effettuano riparazioni
di armi di tutti i generi e di attrezzature relative a tutte le discipline
della pesca sportiva. L'armeria offre la possibilità di acquistare esche vive
e artificiali per le più svariate esigenze.
L'armeria è inoltre specializzata nella vendita di giochi pirici comprendenti
tutte le categorie consentite dalla legge : Libera Vendita, IV e V categoria.
-> ARMERIA PER VENDITA CARABINE AD ARIA COMPRESSAFINALMENTE LIBERA VENDITA DI CARABINE AD ARIA COMPRESSA
Ecco il regolamento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, relativo alla liberalizzazione delle armi ad aria compressa, con potenze inferiori a 7,5 J e ad avancarica.
DECRETO 9 agosto 2001, n. 362 Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n° 231 del 4/10/01
Regolamento recante la disciplina specifica dell'utilizzo delle armi ad aria
compressa o a gas compressi, sia lunghe che corte, i cui proiettili erogano
un'energia cinetica non superiore a 7,5 joule e delle repliche di armi antiche
ad avancarica di modello anteriore al 1890 a colpo singolo.
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche e integrazioni,
con il quale e' stato approvato il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
Visto il regio decreto 6 maggio 940, n. 635, con il quale e' stato approvato
il regolamento per l'esecuzione del citato testo unico; Vista la legge 23
febbraio 1960, n. 186, e successive modifiche e integrazioni, concernente
modifiche al regio decreto luogotenenziale 30 dicembre 1923, n. 3152, sulla
obbligatorieta' della punzonatura delle armi da fuoco portatili e successive
modifiche ed integrazioni; Vista la legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive
modifiche e integrazioni, concernente norme integrative della disciplina vigente
per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi;
Vista la legge 21 febbraio 1990, n. 36, e successive modifiche e integrazioni,
concernente nuove norme sulla detenzione delle armi, delle munizioni, degli
esplosivi e dei congegni assimilati;
Visto l'articolo 11 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, concernente disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunita' europee - legge
comunitaria 1999; Visto l'articolo 27 della legge 29 dicembre 2000, n. 422,
concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 2000; Vista la direttiva
91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991,
relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi; Considerato
che, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della citata legge n. 526/1999, occorre
adottare, con regolamento, una
disciplina specifica dell'utilizzo delle armi ad aria compressa o a gas compressi,
sia lunghe sia corte, i cui proiettili erogano un'energia cinetica non superiore
a 7,5 joule; Considerato che ai sensi dell'articolo 27 della citata legge
n. 422/2000 le repliche di armi antiche ad avancarica di modello
anteriore al 1890 a colpo singolo, sono assoggettate, in quanto applicabile,
alla disciplina vigente per le armi ad aria compressa o a gas compressi, sia
lunghe sia corte, i cui proiettili "erogano
un'energia cinetica non superiore a 7,5 joule"; Rilevata la necessita'
di definire con apposito regolamento ed in conformita' ai criteri di cui al
comma 5 del citato articolo 11, la compiuta disciplina delle armi ad aria
o a gas compressi, sia lunghe sia corte, i cui proiettili erogano un'energia
cinetica non superiore a 7,5 joule e delle repliche di armi antiche ad avancarica
di modello anteriore al 1890 a colpo singolo, in conformita' alle indicazioni
contenute nelle citate leggi n. 526/1999 e n. 422/2000; Sentito il parere
della Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nelle sedute
del 12 settembre, 27 settembre, 5 ottobre, 9 novembre, 5 dicembre 2000, 15,
27 marzo e 4 aprile 2001; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
Consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 giugno 2001; Data comunicazione
al Presidente del Consiglio dei Ministri ai Sensi dell'articolo 17 della citata
legge n. 400/1988, con nota n. 27-12/A-7 in data 19 luglio 2001;
Adotta il seguente regolamento:
Titolo
Armi ad aria o a gas compressi con modesta capacita' offensiva
Art. 1. Definizione
1. Le armi ad aria o a gas compressi, sia lunghe che corte, i cui proiettili
sono dotati di un'energia cinetica, misurata all'origine, non superiore a
7,5 joule, sono armi con modesta capacita' offensiva non assimilate alle armi
comuni da sparo.
2. Le armi di cui al comma 1 possono utilizzare esclusivamente il funzionamento
semiautomatico od a ripetizione semplice ordinaria e sono destinate al lancio
di pallini inerti non idonei a contenere o trasportare altre sostanze o materiali.
Art. 2. Verifica di conformità
1. La produzione e l'importazione delle armi di cui all'articolo 1 e' subordinata
alla preventiva verifica di conformita' da parte della Commissione consultiva
centrale per il controllo delle armi.
2. La verifica di conformita' e' effettuata sulla base dei disegni e delle
caratteristiche indicate nella domanda ovvero sulla base dei prototipi ove
ritenuto necessario.
3. La domanda succitata, conforme all'imposta di bollo, deve essere indirizzata
al Ministero dell'interno, ufficio per l'amministrazione generale del Dipartimento
della pubblica sicurezza - Ufficio per gli affari della polizia amministrativa
e sociale, e deve contenere le indicazioni relative alle generalita', se persona
fisica e la ditta, la ragione o la denominazione sociale se impresa, del produttore
e dell'importatore, il relativo domicilio o sede nonche' le caratteristiche
dell'arma, quali: tipo, denominazione, Stato o Stati in cui essa e' prodotta
o da cui e' importata, calibro, numero delle canne e relativa lunghezza, lunghezza
minima, sistema di funzionamento e ogni altra particolarita' strutturale dell'arma.
Il richiedente dovra' precisare se intende produrre o importare l'arma, indicandone
in quest'ultimo caso la fabbrica e lo Stato di provenienza.
4. Alla domanda devono essere allegate:
a) una relazione tecnica, corredata di disegni costruttivi e fotografie relativi
all'arma ed alle parti di essa, con sottoscrizione autenticata del richiedente
a norma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445;
b) una certificazione dell'energia cinetica erogata, misurata all'origine,
rilasciata dal Banco nazionale di prova di Gardone Val Trompia, direttamente
o a mezzo delle sue sezioni.
5. L'esibizione del prototipo o esemplare, ove ritenuto necessario, e' effettuata
a richiesta della Commissione. Nella domanda devono essere indicate le generalita'
della persona incaricata dell'esibizione e del ritiro del prototipo o esemplare
eventualmente richiesto.
6. Le risultanze della verifica di conformita' sono comunicate al soggetto
richiedente di cui al comma 3 entro il termine di 120 giorni a decorrere dalla
data di ricezione della domanda.
7. Alla procedura di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quanto previsto
al comma 4, lettera a), soggiace altresi' chiunque detenga le armi di cui
all'articolo 1 iscritte nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo
ed intende avvalersi della normativa contenuta nel presente regolamento.
Art. 3.
Immatricolazione
1. Sulle armi di cui all'articolo 1 devono essere impressi i segni identificativi
previsti dall'articolo 11, comma primo, della legge 18 aprile 1975, n. 110,
fatta eccezione per il numero di iscrizione
nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.
Art. 4.
Punzone di identificazione
1. Sulle armi di cui all'articolo 1 e' apposto dal produttore o dall'importatore,
dopo la verifica di conformita', uno specifico
punzone, preventivamente depositato presso il Banco nazionale di prova, che
ne certifica l'energia cinetica
entro il limite consentito; sulle armi con separato punzone e' apposto il
numero della verifica di conformita' attribuito dal
Dipartimento della pubblica sicurezza.
2. I soggetti indicati all'articolo 2, comma 7, ivi compresi coloro che importano
le armi per ragioni diverse dal commercio, devono chiedere l'apposizione dello
specifico punzone da parte del Banco nazionale di prova.
Art. 5.
Fabbricazione ed importazione
1. La fabbricazione e l'importazione delle armi di cui
all'articolo 1 sono soggette all'autorizzazione prevista dall'articolo 31
del regio decreto n. 773/1931. L'importazione e' altresi' soggetta al disposto
di cui all'articolo 12, comma primo, della legge n. 110/1975.
2. Le domande dirette ad ottenere l'autorizzazione per fabbricare od importare
devono contenere le indicazioni stabilite
dall'articolo 46 del regio decreto n. 635/1940.
Art. 6.
Esportazione
1. Chiunque intende esportare le armi di cui all'articolo 1 deve darne preventivo
avviso scritto al questore della provincia da cui le armi sono spedite.
2. L'avviso deve contenere l'indicazione del marchio o sigla, modello, calibro,
matricola e numero delle armi oggetto
dell'esportazione.
3. Per la sola matricola e' possibile effettuare l'avviso all'atto della spedizione.
4. Del ricevimento dell'avviso di cui ai commi 2 e 3 viene rilasciata ricevuta.
5. Se entro dieci giorni dal ricevimento dell'avviso di cui al comma 2 non
intervengono provvedimenti dell'Autorita' di pubblica
sicurezza l'esportazione si intende autorizzata.
Art. 7.
Cessione
1. La cessione
per ragioni di commercio delle armi di cui all'articolo 1 e'consentita a coloro
che sono titolari dell'autorizzazione di polizia per il commercio di armi,
prevista dall'articolo 31 del regio decreto n. 773/1931.
2. I commercianti di armi provvedono all'annotazione nel registro delle operazioni
giornaliere di cui all'articolo 35 del regio decreto n. 773/1931, con le modalita'
previste dall'articolo 54 del regio decreto n. 635/1940, dei seguenti elementi:
data dell'operazione, persona o ditta con la quale l'operazione e' compiuta,
specie, contrassegni e quantita' delle armi acquistate o vendute e modalita'
con le quali l'acquirente ha dimostrato la propria identita' personale.
3. Le armi di cui all'articolo 1 possono essere acquistate da soggetti maggiorenni
muniti di valido documento di riconoscimento.
4. Sono consentiti la cessione ed il comodato delle armi di cui all'articolo
1, purche' avvengano con scrittura privata tra soggetti
maggiorenni. Non e' necessaria la scrittura privata nel comodato a termine
di durata non superiore a quarantotto ore.
5. La vendita per corrispondenza e' regolata dal disposto dell'articolo 17
della legge n. 110/1975.
6. La vendita nelle aste pubbliche e' consentita nel rispetto delle condizioni
di cui ai commi 3 e 4.
7. E' fatto divieto dell'affidamento a minori delle armi di cui all'articolo
1.
Art.8. Detenzione
1. La detenzione delle armi di cui all'articolo 1 non e' sottoposta all'obbligo
di denuncia previsto dall'articolo 38 del regio decreto n. 773/1931. Per tali
armi non si applicano i limiti alla detenzione previsti per le armi comuni
da sparo dall'articolo 10, comma sesto, della legge n. 110/1975.
Art. 9. Porto 1.
Il porto delle armi di cui all'articolo 1 non e' sottoposto ad autorizzazione
dell'Autorita' di pubblica sicurezza.
2. Le armi di cui al comma 1 non possono essere portate fuori della propria
abitazione o delle appartenenze di essa senza giustificato motivo. Non possono,
inoltre, essere portate in riunioni pubbliche.
3. L'utilizzo delle armi di cui al comma 1 e' consentito esclusivamente a
maggiori di eta' o minori assistiti da soggetti
maggiorenni, fatta salva la deroga per il tiro a segno nazionale, in poligoni
o luoghi privati non aperti al pubblico.
Art. 10. Trasporto
1. Il trasporto delle armi di cui all'articolo 1 deve essere effettuato usando
la massima diligenza.
2. Le armi devono essere trasportate scariche, inserite in
custodia.
Art. 11. Parti d'arma
1. Le parti delle armi di cui all'articolo 1 non si considerano parti di arma
comune da sparo.
Titolo II - Repliche di armi antiche ad avancarica a colpo singolo
Art. 12. Definizione
1. Le repliche di armi antiche ad avancarica a colpo singolo di modello e/o
tipologia anteriore al 1890 utilizzano per il funzionamento a fuoco munizionamento
costituito da polvere nera, od equivalente, palla o pallini di piombo, che
vengono introdotti singolarmente nella canna dalla volata o dalla parte anteriore
della camera di scoppio; esse sono dotate di un sistema di accensione a miccia
e/o a pietra e/o a capsula e sono portatili.
Art. 13.
Immatricolazione e verifica di funzionamento
1. Alle armi di cui all'articolo 12 si applicano le disposizioni dell'articolo
11 della legge n. 110/1975, commi primo, secondo,
terzo, quarto, quinto e sesto, fatta eccezione del riferimento all'iscrizione
nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo,
salvo quanto previsto dal successivo comma 3.
2. Il Banco nazionale di prova oltre agli adempimenti di cui all'articolo
11 della legge n. 110/1975, verifica che il funzionamento delle armi di cui
al comma 1 sia conforme alle prescrizioni contenute nell'articolo 12; a tal
fine, ove ritenuto
necessario, puo' avvalersi della consulenza dell'esperto di cui all'articolo
32, comma nono, della legge n. 110/1975.
3. I prototipi delle armi di cui al comma 1 prodotte all'estero, sono sottoposti
a cura dell'importatore alla verifica di funzionamento da parte del Banco
nazionale di prova, prevista dal comma 2. E' vietata l'importazione di armi
non conformi al prototipo sottoposto a verifica del Banco nazionale di prova.
4. Le armi di cui al comma 1 non sono sottoposte a verifica di conformita'
da parte della Commissione consultiva centrale per il
controllo delle armi.
Art. 14. Porto
1. Il porto delle armi di cui all'articolo 12 e' sottoposto alla normativa
vigente per le armi comuni da sparo.
Art. 15.
Disposizioni applicabili
1. Per quanto non previsto nel presente titolo, trovano applicazione le disposizioni
contenute negli articoli 5, 6, 7, 8, 10 e 11.
Titolo III Infrazioni al regolamento
Art. 16. Sanzioni
1. La violazione delle disposizioni del presente regolamento e' soggetta alla
sanzione amministrativa del pagamento
della somma da L. 1.000.000 a L. 6.000.000.
2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli
dal 17-bis al 17-sexies del regio decreto n. 773/1931.
3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 17-ter del regio decreto n. 773/1931,
quando e' accertata una violazione delle disposizioni contenute nel presente
regolamento, il pubblico ufficiale che vi ha proceduto, fermo restando l'obbligo
del rapporto previsto dall'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689,
ne riferisce per iscritto, senza ritardo, all'autorita' competente al rilascio
dell'autorizzazione o, se il fatto non concerne attivita' soggette ad autorizzazione,
al questore.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara'inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarloe di farlo osservare.
Roma, 9 agosto 2001
Il Ministro: Scajola
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 2001
Ministeri istituzionali, registro
n. 12, foglio n. 106